Mutui e interessi passivi cosa prevede la detrazione fiscale IRPEF 2016

L'accensione di un mutuo finalizzata all'acquisto della prima casa, alla sua costruzione o ristrutturazione, consente di usufruire della detrazione fiscale sugli interessi passivi nella misura del 19%. La detrazione fiscale IRPEF 2016 è rivolta all'intestatario del contratto di mutuo ed è calcolata sui soli interessi passivi e oneri accessori relativi al contratto di mutuo per il capitale preso a prestito, esclusa dunque la quota capitale, su un importo max di 4.000 euro. La legge 244/2007 ha innalzato a partire dal 2008 da 3.615,20 € a 4.000 € il limite max degli interessi passivi detraibili sui mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale. Pertanto, il bonus max ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi è pari a 760 €. L'attuale normativa ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano nel caso in cui ricorrano alcune condizioni tassativamente previste dalla legge in relazione al tipo di fabbricato e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. In primo luogo, il beneficiario della detrazione fiscale deve essere la stessa persona alla quale è intestato il mutuo e, nel caso si tratti di una coppia di coniugi che abbiano acquistato l'abitazione congiuntamente, ciascun coniuge può detrarre gli interessi solo per la propria quota, per un importo max di 2.000 €: nel caso invece che uno dei due sia fisicamente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per le quote. L'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 7/E/200 ha stabilito come le detrazioni fiscali Irpef 2016 spettino anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare. Altra condizione riguarda la data di stipula del contratto di mutuo e il momento nel quale il contribuente ha acquisito la residenza presso l'immobile che costituisce l'abitazione principale. Nello specifico, se il mutuo è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2001, l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Se invece il mutuo è stato contratto dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2000, l'immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto. Oltre agli interessi passivi, è possibile portare a detrazione gli oneri accessori, quelli direttamente imputabili all'operazione d'acquisto o relativi al contratto di mutuo. I primi ricomprendono ad esempio l'onorario del notaio e le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma anche le spese sostenute in caso di acquisto dell'immobile effettuato nell'ambito della procedura esecutiva concorsuale o individuale. Le spese riconducibili al contratto di mutuo sono l'onorario del notaio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria, le spese di istruttoria e perizia tecnica, gli oneri fiscali. Ma ci sono anche le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in valuta estera. Per usufruire della detrazione è necessario conservare tutti i documenti relativi agli oneri sostenuti: l'atto di acquisto dell'immobile, il contratto di mutuo, la certificazione della banca attestante il pagamento degli interessi versati nel periodo d'imposta considerato e la quota di capitale residua, la fattura del notaio e ogni altra documentazione fiscale attestante il sostenimento degli oneri accessori.

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