La cartella di pagamento di Equitalia scade dopo un anno

La cartella di pagamento di Equitalia può “durare” massimo un anno: la sua validità ha un termine di “scadenza” oltre il quale non è più possibile procedere a pignoramento nei confronti del debitore. Una previsione questa che si aggiunge a quella sulla prescrizione dei tributi e delle sanzioni; pertanto le due discipline non si sovrappongono, ma anzi coesistono, potendo fornire al contribuente, in determinati casi, una doppia ancora di salvezza.

La legge impone ad Equitalia di iniziare l’esecuzione forzata (con la notifica dell’atto di pignoramento) non prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ma non oltre il termine di un anno dalla medesima notifica. Se Equitalia rimane inerte e non consegna al debitore l’atto di pignoramento entro un anno dal ricevimento della cartella esattoriale, deve obbligatoriamente rinnovare l’invito a pagare le somme non riscosse con un ulteriore atto: non dovrà farlo con la notifica di una seconda cartella, ma con un atto che viene chiamato intimazione di pagamento, una sorta di diffida, con cui si sollecita il moroso a corrispondere gli importi dovuti entro cinque giorni). Se, quindi, decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, Equitalia non invia l’intimazione ad adempiere, non può neanche avviare il pignoramento; se lo fa ugualmente, esso è nullo. L’intimazione di pagamento perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data della sua notifica. Equitalia, però, è libera di notificare una seconda intimazione ad adempiere che avrà anch’essa validità per altri 180 giorni, e così via almeno finché non si sarà prescritto completamente il credito. L’intimazione è nulla se non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.Quanto appena detto consente al contribuente, che abbia ricevuto dal postino (o dal messo notificatore) la cartella esattoriale, di sapere, con un margine di maggiore certezza, entro quanto tempo massimo attendersi l’arrivo dell’ufficiale giudiziario o la notifica del pignoramento: detto pignoramento non può intervenire prima di 60 giorni dal ricevimento della cartella e non oltre un anno. Se dopo l’anno viene notificata l’intimazione di pagamento, il pignoramento non può intervenire prima di 5 giorni dalla stessa e non oltre 180 giorni. Con la notifica dell’intimazione ad adempiere, Equitalia si “rimette in carreggiata” e può avviare nuovamente il pignoramento, sempre che nel frattempo non siano scaduti i termini di prescrizione: una volta, infatti, verificatasi la prescrizione, l’Esattore non può più “rimettersi nei termini” rinotificando un nuovo atto; pertanto il pignoramento sarà sempre impossibile e nullo.

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